Condizioni Generali di Vendita
Condizioni generali di consegna e pagamento di masetec GmbH
§ 1 Validità
(1) Tutte le consegne, le prestazioni e le offerte di masetec GmbH, Philosophenweg 1, 90518 Altdorf (di seguito denominata “Fornitore”) avvengono esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni Generali di Consegna. Queste fanno parte integrante di tutti i contratti che il Fornitore stipula con i propri partner contrattuali (di seguito denominati anche “Acquirente”) relativamente alle consegne o prestazioni da esso offerte. Valgono anche per tutte le future consegne, prestazioni o offerte all’Acquirente, anche se non vengono nuovamente concordate separatamente. Il Fornitore stipula contratti solo se l’Acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico (§ 310 comma 1 frase 1 BGB). Non vengono stipulati contratti con consumatori (§ 13 BGB).
(2) Le condizioni commerciali dell’Acquirente o di terzi non trovano applicazione, anche se il Fornitore non si oppone espressamente alla loro validità nel singolo caso. Anche qualora il Fornitore faccia riferimento a uno scritto che contiene o richiama condizioni commerciali dell’Acquirente o di terzi, ciò non costituisce consenso alla validità di tali condizioni commerciali.
§ 2 Offerta e conclusione del contratto
(1) Tutte le offerte del Fornitore sono senza impegno e non vincolanti, salvo che siano espressamente contrassegnate come vincolanti o contengano un termine specifico di accettazione. Il Fornitore può accettare ordini o incarichi entro quattordici giorni dal ricevimento.
(2) Unico elemento vincolante per i rapporti giuridici tra Fornitore e Acquirente è il contratto di compravendita concluso, comprese le presenti Condizioni Generali di Consegna. Questo riporta integralmente tutti gli accordi tra le parti contrattuali relativi all’oggetto del contratto. Le dichiarazioni verbali del Fornitore prima della conclusione del presente contratto non sono giuridicamente vincolanti e gli accordi verbali tra le parti contrattuali vengono sostituiti dal contratto scritto, salvo che da essi risulti espressamente che continuano a essere vincolanti.
(3) Integrazioni e modifiche agli accordi presi, comprese le presenti Condizioni Generali di Consegna, richiedono la forma testuale per la loro validità. Ad eccezione degli amministratori delegati o dei procuratori, i collaboratori del Fornitore non sono autorizzati a stipulare accordi verbali difformi.
(4) Le indicazioni del Fornitore relative all’oggetto della consegna o prestazione (ad es. pesi, misure, valori d’uso, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici) nonché le nostre rappresentazioni dello stesso (ad es. disegni e illustrazioni) sono vincolanti solo in modo approssimativo, nella misura in cui l’utilizzabilità per lo scopo contrattualmente previsto non presupponga una corrispondenza esatta. Non costituiscono caratteristiche garantite della qualità, ma descrizioni o identificazioni della consegna o prestazione. Sono ammesse deviazioni usuali nel commercio e deviazioni dovute a disposizioni di legge o che rappresentano miglioramenti tecnici, nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti, nella misura in cui non pregiudichino l’utilizzabilità per lo scopo contrattualmente previsto.
(5) Il Fornitore si riserva la proprietà o il diritto d’autore su tutte le offerte e i preventivi da esso presentati, nonché su disegni, illustrazioni, calcoli, prospetti, cataloghi, modelli, utensili e altri documenti e mezzi ausiliari messi a disposizione dell’Acquirente. L’Acquirente non può rendere accessibili a terzi tali oggetti né in quanto tali né nel contenuto, divulgarli, utilizzarli o riprodurli personalmente o tramite terzi senza l’esplicito consenso del Fornitore. Su richiesta del Fornitore, deve restituire integralmente tali oggetti allo stesso e distruggere eventuali copie realizzate, qualora non siano più necessari nel normale svolgimento della sua attività o qualora le trattative non portino alla conclusione di un contratto.
§ 3 Prezzi e pagamento
(1) I prezzi si intendono per l’ambito di prestazione e consegna indicato nelle conferme d’ordine. Prestazioni aggiuntive o speciali vengono fatturate separatamente. I prezzi si intendono in EURO franco fabbrica più imballaggio, IVA di legge, per consegne all’esportazione dazi nonché tasse e altri oneri pubblici.
(2) Qualora i prezzi concordati si basino sui listini prezzi del Fornitore e la consegna debba avvenire solo dopo più di quattro mesi dalla conclusione del contratto, si applicano i listini prezzi del Fornitore validi al momento della consegna (in ciascun caso al netto di uno sconto percentuale o fisso concordato).
(3) Gli importi delle fatture devono essere pagati entro trenta giorni senza alcuna detrazione, salvo diverso accordo in forma testuale. Per la data del pagamento fa fede il ricevimento presso il Fornitore. Gli assegni valgono come pagamento solo dopo l’incasso. Se l’Acquirente non effettua il pagamento alla scadenza, gli importi dovuti sono soggetti a interessi del 5% annuo a partire dalla data di scadenza; resta impregiudicata la possibilità di far valere interessi più elevati e ulteriori danni in caso di mora.
(4) La compensazione con crediti dell’Acquirente o la trattenuta di pagamenti a causa di tali crediti è ammessa solo nella misura in cui i crediti siano incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.
(5) Il Fornitore è autorizzato a eseguire o fornire consegne o prestazioni ancora in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzia, qualora dopo la conclusione del contratto vengano a sua conoscenza circostanze idonee a ridurre sostanzialmente l’affidabilità creditizia dell’Acquirente e che mettano a rischio il pagamento dei crediti aperti del Fornitore nei confronti dell’Acquirente derivanti dal rispettivo rapporto contrattuale (compresi altri ordini singoli per i quali vale lo stesso contratto quadro).
§ 4 Consegna e termine di consegna
(1) Le consegne avvengono franco fabbrica.
(2) I termini e le date per consegne e prestazioni prospettati dal Fornitore si intendono sempre solo approssimativi, salvo che sia stato espressamente promesso o concordato un termine o una data vincolante. Qualora sia stata concordata la spedizione, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altro terzo incaricato del trasporto.
(3) Il Fornitore può – fatti salvi i suoi diritti derivanti dalla mora dell’Acquirente – richiedere all’Acquirente una proroga dei termini di consegna e prestazione o uno spostamento delle date di consegna e prestazione per il periodo in cui l’Acquirente non adempie ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Fornitore.
(4) Il Fornitore non risponde dell’impossibilità della consegna o dei ritardi di consegna, nella misura in cui questi siano stati causati da forza maggiore o altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es. interruzioni operative di ogni tipo, difficoltà nell’approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legittime, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, provvedimenti delle autorità o mancata, errata o tardiva fornitura da parte dei fornitori) di cui il Fornitore non è responsabile. Qualora tali eventi rendano sostanzialmente più difficile o impossibile la consegna o prestazione al Fornitore e l’impedimento non sia solo di durata temporanea, il Fornitore è autorizzato a recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o prestazione si prorogano o le date di consegna o prestazione si spostano per il periodo dell’impedimento più un adeguato periodo di avviamento. Nella misura in cui l’accettazione della consegna o prestazione non sia ragionevolmente esigibile dall’Acquirente a causa del ritardo, questi può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata nei confronti del Fornitore.
(5) Il Fornitore è autorizzato a effettuare consegne parziali solo se
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la consegna parziale è utilizzabile per l’Acquirente nell’ambito dello scopo contrattuale previsto,
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la consegna della restante merce ordinata è garantita e
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ciò non comporta per l’Acquirente un onere aggiuntivo considerevole o costi supplementari (salvo che il Fornitore si dichiari disposto ad assumersi tali costi).
(6) Qualora il Fornitore incorra in mora con una consegna o prestazione o qualora una consegna o prestazione gli diventi impossibile, indipendentemente dal motivo, la responsabilità del Fornitore per il risarcimento danni è limitata ai sensi del § 8 delle presenti Condizioni Generali di Consegna.
§ 5 Luogo di adempimento, spedizione, imballaggio, passaggio del rischio, accettazione
(1) Luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è Altdorf bei Nürnberg, salvo diversa disposizione. Qualora il Fornitore debba anche l’installazione, luogo di adempimento è il luogo in cui deve avvenire l’installazione.
(2) Il tipo di spedizione e l’imballaggio sono rimessi al prudente apprezzamento del Fornitore.
(3) Il rischio passa all’Acquirente al più tardi con la consegna dell’oggetto della fornitura (essendo determinante l’inizio delle operazioni di carico) allo spedizioniere, al vettore o ad altro terzo designato per l’esecuzione della spedizione. Ciò vale anche quando vengono effettuate consegne parziali o quando il Fornitore ha assunto altre prestazioni (ad es. spedizione o installazione). Qualora la spedizione o la consegna subiscano ritardi a causa di una circostanza la cui causa risiede nell’Acquirente, il rischio passa all’Acquirente dal giorno in cui l’oggetto della fornitura è pronto per la spedizione e il Fornitore lo ha comunicato all’Acquirente.
(4) I costi di magazzinaggio dopo il passaggio del rischio sono a carico dell’Acquirente. In caso di stoccaggio da parte del Fornitore, i costi di magazzinaggio ammontano allo 0,25% dell’importo della fattura degli oggetti della fornitura da immagazzinare per ogni settimana trascorsa. Resta salva la possibilità di far valere e dimostrare costi di magazzinaggio maggiori o minori.
(5) La spedizione viene assicurata dal Fornitore contro furto, rottura, danni da trasporto, incendio e acqua o altri rischi assicurabili solo su espressa richiesta dell’Acquirente e a sue spese.
(6) Qualora debba aver luogo un’accettazione, la merce si considera accettata quando
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la consegna e, qualora il Fornitore debba anche l’installazione, l’installazione sono completate,
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il Fornitore lo ha comunicato all’Acquirente con riferimento alla finzione di accettazione e lo ha invitato all’accettazione,
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sono trascorsi dodici giorni lavorativi dalla consegna o dall’installazione oppure l’Acquirente ha iniziato a utilizzare la merce (ad es. ha messo in funzione l’impianto consegnato) e in questo caso sono trascorsi sei giorni lavorativi dalla consegna o dall’installazione, e
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l’Acquirente ha omesso l’accettazione entro tale periodo per un motivo diverso da un difetto comunicato al Fornitore che rende impossibile o pregiudica sostanzialmente l’utilizzo della merce.
§ 6 Garanzia, vizi della cosa
(1) Il termine di garanzia è di un anno dalla consegna o, qualora sia necessaria un’accettazione, dall’accettazione.
(2) Gli oggetti consegnati devono essere esaminati accuratamente immediatamente dopo la consegna all’Acquirente o al terzo da lui designato. Si considerano approvati se al Fornitore non perviene una contestazione scritta dei vizi relativamente a vizi evidenti o altri vizi riconoscibili in caso di esame immediato e accurato entro sette giorni lavorativi dalla consegna dell’oggetto della fornitura o altrimenti entro sette giorni lavorativi dalla scoperta del vizio o da qualsiasi momento precedente in cui il vizio fosse riconoscibile per l’Acquirente nell’uso normale dell’oggetto della fornitura senza un esame più approfondito. Su richiesta del Fornitore, l’oggetto della fornitura contestato deve essere restituito franco porto al Fornitore. In caso di contestazione giustificata dei vizi, il Fornitore rimborsa i costi del percorso di spedizione più economico; ciò non vale nella misura in cui i costi aumentano perché l’oggetto della fornitura si trova in un luogo diverso dal luogo dell’uso conforme alla destinazione.
(3) In caso di vizi materiali degli oggetti consegnati, il Fornitore è obbligato e autorizzato, a sua scelta da effettuarsi entro un termine ragionevole, in primo luogo alla riparazione o alla fornitura sostitutiva. In caso di fallimento, ossia di impossibilità, irragionevolezza, rifiuto o ritardo ingiustificato della riparazione o della fornitura sostitutiva, l’Acquirente può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto.
(4) Qualora un vizio sia imputabile al Fornitore, l’Acquirente può richiedere il risarcimento danni alle condizioni stabilite nel § 8.
(5) In caso di vizi di componenti di altri produttori che il Fornitore non può eliminare per motivi di diritto di licenza o di fatto, il Fornitore farà valere, a sua scelta, i propri diritti di garanzia nei confronti dei produttori e fornitori per conto dell’Acquirente o li cederà all’Acquirente. I diritti di garanzia nei confronti del Fornitore sussistono in caso di tali vizi alle altre condizioni e ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Consegna solo se l’esecuzione giudiziale dei suddetti diritti nei confronti del produttore e fornitore non ha avuto successo o, ad esempio a causa di un’insolvenza, è senza prospettive. Durante la pendenza della controversia, la prescrizione dei relativi diritti di garanzia dell’Acquirente nei confronti del Fornitore è sospesa.
(6) La garanzia decade se l’Acquirente modifica l’oggetto della fornitura o lo fa modificare da terzi senza il consenso del Fornitore e l’eliminazione del vizio diventa così impossibile o irragionevolmente difficile. In ogni caso l’Acquirente deve sostenere i costi aggiuntivi dell’eliminazione del vizio derivanti dalla modifica.
(7) Una consegna di oggetti usati eventualmente concordata nel singolo caso con l’Acquirente avviene con esclusione di qualsiasi garanzia per vizi materiali.
§ 7 Diritti di proprietà industriale
(1) Il Fornitore garantisce ai sensi del presente § 7 che l’oggetto della fornitura è libero da diritti di proprietà industriale o diritti d’autore di terzi. Ciascuna parte contrattuale informerà immediatamente per iscritto l’altra parte contrattuale qualora nei suoi confronti vengano fatti valere diritti per la violazione di tali diritti.
(2) Nel caso in cui l’oggetto della fornitura violi un diritto di proprietà industriale o diritto d’autore di un terzo, il Fornitore modificherà o sostituirà l’oggetto della fornitura, a sua scelta e a sue spese, in modo tale che non vengano più violati diritti di terzi, ma l’oggetto della fornitura continui a svolgere le funzioni contrattualmente concordate, oppure procurerà all’Acquirente il diritto d’uso mediante conclusione di un contratto di licenza. Qualora non riesca a farlo entro un periodo ragionevole, l’Acquirente è autorizzato a recedere dal contratto o a ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto. Eventuali diritti al risarcimento danni dell’Acquirente sono soggetti alle limitazioni del § 8 delle presenti Condizioni Generali di Consegna.
(3) In caso di violazioni di diritti da parte di prodotti di altri produttori forniti dal Fornitore, quest’ultimo farà valere, a sua scelta, i propri diritti nei confronti dei produttori e fornitori per conto dell’Acquirente o li cederà all’Acquirente. I diritti nei confronti del Fornitore sussistono in questi casi ai sensi del presente § 7 solo se l’esecuzione giudiziale dei suddetti diritti nei confronti dei produttori e fornitori non ha avuto successo o, ad esempio a causa di un’insolvenza, è senza prospettive.
(4) Per l’esportazione di magneti al neodimio negli USA, in Canada e in Giappone potrebbero esistere limitazioni relative ai diritti di brevetto. L’Acquirente verificherà prima di un’esportazione in questi paesi se esistono tali limitazioni. È esclusa una responsabilità del Fornitore per l’esistenza di tali diritti. Le disposizioni precedenti dei commi (1), (2) e (3) non si applicano in questi casi.
§ 8 Responsabilità per risarcimento danni per colpa
(1) La responsabilità del Fornitore per risarcimento danni, indipendentemente dal titolo giuridico, in particolare per impossibilità, mora, consegna difettosa o errata, violazione del contratto, violazione di obblighi durante le trattative contrattuali e atto illecito è, nella misura in cui dipenda da una colpa, limitata ai sensi del presente § 8.
(2) Il Fornitore non risponde in caso di colpa lieve dei suoi organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari nell’adempimento, nella misura in cui non si tratti di una violazione di obblighi contrattuali essenziali. Sono essenziali l’obbligo di consegna e installazione tempestive dell’oggetto della fornitura privo di vizi essenziali nonché gli obblighi di consulenza, protezione e custodia che devono consentire all’Acquirente l’uso conforme al contratto dell’oggetto della fornitura o che hanno lo scopo di proteggere la vita o l’incolumità fisica del personale dell’Acquirente o la protezione della sua proprietà da danni considerevoli.
(3) Nella misura in cui il Fornitore risponda in linea di principio del risarcimento danni ai sensi del § 8 (2), tale responsabilità è limitata ai danni che il Fornitore ha previsto al momento della conclusione del contratto come possibile conseguenza di una violazione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere applicando la diligenza usuale nel commercio. I danni indiretti e i danni consequenziali che sono conseguenza di vizi dell’oggetto della fornitura sono inoltre risarcibili solo nella misura in cui tali danni siano tipicamente prevedibili in caso di uso conforme alla destinazione dell’oggetto della fornitura.
(4) In caso di responsabilità per colpa lieve, l’obbligo di risarcimento del Fornitore per danni materiali e ulteriori danni patrimoniali che ne derivano è limitato a un importo di 1.000.000,00 € per evento dannoso, anche se si tratta di una violazione di obblighi contrattuali essenziali.
(5) Le precedenti esclusioni e limitazioni di responsabilità valgono nella stessa misura a favore degli organi, rappresentanti legali, dipendenti e altri ausiliari nell’adempimento del Fornitore.
(6) Nella misura in cui il Fornitore fornisca informazioni tecniche o svolga attività di consulenza e tali informazioni o consulenza non rientrino nell’ambito delle prestazioni contrattualmente concordate da esso dovute, ciò avviene gratuitamente e con esclusione di qualsiasi responsabilità.
(7) Le limitazioni del presente § 8 non si applicano alla responsabilità del Fornitore per comportamento doloso, per caratteristiche garantite della qualità, per lesioni della vita, del corpo o della salute o ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
§ 9 Riserva di proprietà
(1) La riserva di proprietà concordata di seguito serve a garantire tutti i crediti esistenti attuali e futuri del Fornitore nei confronti dell’Acquirente derivanti dal rapporto di fornitura esistente tra le parti contrattuali relativamente ai prodotti contrattuali consegnati dal Fornitore secondo la sua offerta (compresi i crediti di saldo derivanti da un rapporto di conto corrente limitato a tale rapporto di fornitura).
(2) La merce consegnata dal Fornitore all’Acquirente rimane di proprietà del Fornitore fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti. La merce nonché la merce che ai sensi della presente clausola la sostituisce, coperta dalla riserva di proprietà, viene di seguito denominata merce in riserva.
(3) L’Acquirente custodisce gratuitamente la merce in riserva per il Fornitore.
(4) L’Acquirente è autorizzato a lavorare e alienare la merce in riserva nel normale svolgimento dell’attività fino al verificarsi del caso di realizzo (comma 9). Pegni e cessioni in garanzia non sono ammessi.
(5) Qualora la merce in riserva venga lavorata dall’Acquirente, si conviene che la lavorazione avvenga in nome e per conto del Fornitore come produttore e che il Fornitore acquisisca direttamente la proprietà o – qualora la lavorazione avvenga con materiali di più proprietari o il valore della cosa lavorata sia superiore al valore della merce in riserva – la comproprietà (proprietà per quote) sulla cosa di nuova creazione nel rapporto tra il valore della merce in riserva e il valore della cosa di nuova creazione. Qualora tale acquisizione di proprietà non dovesse verificarsi presso il Fornitore, l’Acquirente trasferisce già ora la sua futura proprietà o – nel rapporto sopra indicato – comproprietà sulla cosa di nuova creazione a garanzia al Fornitore. Qualora la merce in riserva venga unita con altre cose a formare una cosa unitaria o mescolata in modo inseparabile e una delle altre cose sia da considerarsi cosa principale, il Fornitore, nella misura in cui la cosa principale gli appartenga, trasferisce all’Acquirente proporzionalmente la comproprietà sulla cosa unitaria nel rapporto indicato nella frase 1.
(6) In caso di rivendita della merce in riserva, l’Acquirente cede già ora a garanzia il credito che ne deriva nei confronti dell’acquirente – in caso di comproprietà del Fornitore sulla merce in riserva proporzionalmente alla quota di comproprietà – al Fornitore. Lo stesso vale per altri crediti che sostituiscono la merce in riserva o che altrimenti sorgono in relazione alla merce in riserva, come ad es. crediti assicurativi o crediti da atto illecito in caso di perdita o distruzione. Il Fornitore autorizza l’Acquirente in modo revocabile a riscuotere i crediti ceduti al Fornitore in proprio nome. Il Fornitore può revocare tale autorizzazione all’incasso solo nel caso di realizzo.
(7) Qualora terzi accedano alla merce in riserva, in particolare mediante pignoramento, l’Acquirente li informerà immediatamente della proprietà del Fornitore e informerà il Fornitore al riguardo, per consentirgli di far valere i propri diritti di proprietà. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare al Fornitore i costi giudiziali o stragiudiziali che ne derivano, l’Acquirente ne risponde nei confronti del Fornitore.
(8) Il Fornitore libererà la merce in riserva nonché le cose o i crediti che la sostituiscono su richiesta a sua scelta, nella misura in cui il loro valore superi l’importo dei crediti garantiti di oltre il 50%.
(9) Qualora il Fornitore receda dal contratto in caso di comportamento contrario al contratto dell’Acquirente – in particolare mora nel pagamento – (caso di realizzo), è autorizzato a richiedere la restituzione della merce in riserva.
§ 10 Recesso e diritto di ritenzione
(1) Qualora l’Acquirente sia in mora nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, il Fornitore è autorizzato, fatti salvi i suoi altri diritti e pretese contrattuali, a trattenere l’ulteriore adempimento dei propri obblighi per il periodo da esso ritenuto ragionevole.
(2) Qualora il Fornitore abbia dubbi oggettivamente fondati sulla solvibilità dell’Acquirente, il Fornitore è autorizzato a rinviare tutti gli obblighi contrattuali su di esso gravanti fino alla prestazione di una garanzia sufficiente da parte dell’Acquirente.
(3) Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi anche dopo un’apposita diffida scritta entro un termine ragionevole, l’altra parte è autorizzata a risolvere il contratto, senza che ne derivino pretese di risarcimento danni di una parte nei confronti dell’altra.
(4) Nei casi in cui l’Acquirente cessi la propria attività, venga condotta una procedura di liquidazione giudiziale o una liquidazione sul patrimonio dell’Acquirente, venga condotta una procedura concorsuale (o presentata una domanda) sul patrimonio dell’Acquirente o venga presentata una domanda al riguardo e/o il paese in cui si trova la sua sede venga inserito in una lista di sanzioni, il Fornitore è autorizzato a sospendere l’adempimento dei propri obblighi o a recedere dal contratto, senza che ciò comporti un obbligo di risarcimento danni.
(5) In tutti i casi sopra indicati in cui il Fornitore sospende l’adempimento dei propri obblighi o risolve il contratto, l’Acquirente risponde nei confronti del Fornitore di tutti i danni consequenziali.
§ 11 Controllo delle esportazioni, obblighi dell’Acquirente
(1) L’Acquirente si impegna a non effettuare, in relazione alle nostre prestazioni, le seguenti operazioni:
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Con persone, organizzazioni o enti che figurano in una lista di sanzioni ai sensi dei regolamenti UE o delle disposizioni statunitensi in materia di esportazioni;
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Con paesi soggetti a embargo;
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Per le quali non è disponibile l’autorizzazione necessaria; e
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Che possono avvenire in relazione con armi ABC o uso finale militare.
(2) L’Acquirente garantisce inoltre in particolare di non vendere, esportare o riesportare, né direttamente né indirettamente, merci consegnate, nella misura in cui queste siano soggette alla disciplina dell’art. 12g del Regolamento (UE) 833/2014 o dell’art. 8g del Regolamento (CE) 765/2006, nella Federazione Russa o in Bielorussia o per l’uso nella Federazione Russa o in Bielorussia.
(3) L’Acquirente si adopererà con ogni mezzo affinché le disposizioni precedenti ai commi 1 e 2 non vengano eluse da terzi nella successiva catena commerciale, in particolare non da eventuali rivenditori.
(4) L’acquirente deve istituire e mantenere un meccanismo di monitoraggio adeguato per prevenire l’elusione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 da parte di terzi nella catena commerciale successiva o da parte di potenziali rivenditori.
(5) Ogni violazione delle suddette disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4 costituisce una violazione sostanziale del contratto e ci autorizza a terminare il rapporto di fornitura con effetto immediato e ad annullare senza indugio gli ordini già confermati. Inoltre, l’acquirente deve manlevarci da tutti i costi, le rivendicazioni di terzi e altri svantaggi (ad es. sanzioni) derivanti dalla violazione di un obbligo ai sensi delle suddette disposizioni. Ciò non si applica se l’acquirente non è responsabile di tale violazione. Inoltre, abbiamo il diritto di richiedere all’acquirente una penale pari al 5% del prezzo di vendita delle merci vendute in violazione delle disposizioni della presente regolamentazione. Eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni rimangono invariate.
(6) L’acquirente è obbligato a informarci di tutte le violazioni delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4. Su richiesta, l’acquirente fornirà tutte le informazioni relative al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 entro due settimane.
(7) Informeremo l’autorità competente di tutte le infrazioni alle disposizioni dei paragrafi precedenti 1, 2, 3 e 4.
§ 12 Disposizioni sull’esportazione
(1) Ci riserviamo il diritto di verificare le disposizioni di legge sull’esportazione e la consegna è soggetta a qualsiasi autorizzazione ufficiale necessaria (ad es. una licenza di esportazione). Faremo ogni ragionevole sforzo per ottenere l’eventuale autorizzazione ufficiale necessaria. Tuttavia, non garantiamo che ci venga concessa l’autorizzazione ufficiale richiesta. L’acquirente si impegna a supportarci nell’ottenimento della stessa e a fornirci i documenti e le informazioni necessari entro un periodo di tempo ragionevole.
(2) Qualora le autorizzazioni ufficiali necessarie per l’esecuzione del contratto non ci vengano concesse entro un tempo ragionevole, e comunque entro un massimo di 12 mesi dalla conclusione del presente contratto, o se l’acquirente non ci fornisce i documenti necessari per il rilascio dell’autorizzazione anche dopo la scadenza di un congruo termine supplementare, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Se al momento della dichiarazione di recesso sono già state fornite prestazioni da parte nostra su richiesta dell’acquirente, manteniamo il diritto a un compenso proporzionale.
(3) Nel caso in cui l’autorizzazione richiesta non venga concessa, come descritto sopra, è escluso qualsiasi diritto al risarcimento dei danni o delle spese, a meno che la parte contro cui viene fatta valere tale pretesa non sia responsabile della mancata concessione dell’autorizzazione. In questo caso si applica per analogia l’art. 12 comma 5 frase 2.
(4) L’ottenimento di un’eventuale licenza di importazione necessaria è responsabilità dell’acquirente.
(5) L’acquirente si impegna, prima dell’esportazione dei beni da noi forniti direttamente o indirettamente, a eseguire tutte le misure di controllo necessarie (liste di sanzioni, uso finale, disposizioni di embargo, ecc.) per conformarsi alle normative nazionali, internazionali e in particolare a quelle statunitensi di controllo delle (ri-)esportazioni e, se necessario, a ottenere a proprie spese le relative autorizzazioni dalle autorità competenti. L’acquirente non ha il diritto di restituire la merce o di richiedere il risarcimento dei danni se un’autorizzazione all’esportazione gli viene negata dalle autorità.
§ 13 Compliance e comportamento etico
In qualità di concorrente leale in un mercato libero, ci impegniamo a sostenere la protezione dei diritti umani internazionali, il rispetto dei diritti di protezione dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e la lotta contro la corruzione internazionale con onestà, correttezza e rispetto della legge.
Ci aspettiamo lo stesso dall’acquirente. Pertanto, l’acquirente si impegna a rispettare in ogni momento le leggi a lui applicabili. Inoltre, l’acquirente si impegna a garantire un comportamento rispettoso della legge per sé e per i propri dipendenti.
§ 15 Tracciabilità
Se l’acquirente cede a terzi la merce da noi fornita, ne garantirà la tracciabilità attraverso misure adeguate. In particolare, assicurerà che, in caso di misure necessarie per motivi di responsabilità del prodotto (ad es. richiamo del prodotto, avviso sul prodotto), la merce consegnata possa essere rintracciata e l’ultimo acquirente possa essere raggiunto tempestivamente da tali misure.
Se l’acquirente non cede a terzi la merce da noi fornita, ma la utilizza o la consuma nella propria azienda, assicurerà allo stesso modo che, in caso di una misura necessaria ai sensi della frase 2, la merce ancora in magazzino o in uso possa essere rintracciata.
§ 16 Protezione dei dati
(1) La responsabilità dei dati trattati dalle rispettive parti spetta esclusivamente alla parte che tratta i dati. Le parti si garantiscono reciprocamente che il contenuto, l’uso e/o il trattamento dei dati non sono illegali e non violano i diritti di terzi. In particolare, il trattamento e la protezione dei dati personali devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti vigenti, in particolare al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE.
(2) Inoltre, le rispettive parti garantiscono che l’uso, la conservazione e/o il trattamento delle informazioni riservate sia confidenziale e avvenga in conformità con i diritti e gli obblighi vigenti in materia di riservatezza e diritti della personalità.
§ 17 Riservatezza e proprietà intellettuale
(1) Le parti sono obbligate a trattare con riservatezza tutte le informazioni commerciali e tecniche, nonché il know-how, come ad esempio i dettagli su prodotti, prezzi, clienti e fornitori (di seguito: “Informazioni riservate”), sia durante che dopo l’adempimento dei loro obblighi.
(2) Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui beni e/o servizi prodotti durante l’esecuzione di un contratto e/o forniti dal fornitore, inclusi, tra gli altri, tutti i diritti d’autore, i diritti sui database e sui design, i diritti sul know-how, i brevetti e i diritti sulle invenzioni, informazioni, contenuti, materiali, dati o processi (in tutti i casi, indipendentemente dal fatto che siano registrati o meno, e inclusi tutti i diritti di richiederne la registrazione), appartengono al fornitore, rimangono ad esso e/o diventano di sua proprietà. Tutti i supporti dati contenenti proprietà intellettuale e/o informazioni riservate rimangono o diventano di proprietà del fornitore e non possono essere copiati, divulgati a terzi o utilizzati in altro modo senza espressa autorizzazione, indipendentemente dal fatto che l’acquirente abbia sostenuto costi per la creazione o la fornitura di tali informazioni. L’acquirente restituirà tali supporti al fornitore alla prima richiesta scritta di quest’ultimo.
(3) Il fornitore ha il diritto di indicare l’utente come referenza.
(4) Se e nella misura in cui sia necessario, il fornitore concede all’acquirente una licenza per l’uso dei beni e dei servizi.
§ 18 Foro competente, legge applicabile
(1) Il foro competente per tutte le eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il fornitore e l’acquirente è, a scelta del fornitore, Norimberga o la sede dell’acquirente. Per le azioni legali contro il fornitore, Norimberga è il foro competente esclusivo. Le disposizioni di legge obbligatorie sui fori competenti esclusivi rimangono invariate da questa disposizione.
(2) I rapporti tra il fornitore e l’acquirente sono regolati esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale di Germania. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (CISG).
§ 19 Disposizioni finali
(1) Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni di vendita siano o diventino inefficaci, ciò non influirà sulla validità delle restanti disposizioni. In tal caso, le parti contraenti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace o inapplicabile con una disposizione efficace o applicabile che si avvicini il più possibile allo scopo economico perseguito. Lo stesso vale per colmare eventuali lacune contrattuali. Qualora una clausola parziale sia o diventi inefficace, la validità della restante clausola rimane invariata, a condizione che sia separabile nel contenuto dalla clausola parziale, sia per il resto comprensibile di per sé e dia luogo a una regolamentazione sensata nel contesto generale del contratto.
(2) Le parti contraenti sono reciprocamente obbligate ad adottare tutte le misure ragionevoli necessarie per raggiungere lo scopo perseguito dal contratto e ad astenersi da tutto ciò che possa pregiudicare il raggiungimento e il mantenimento del contratto.